LUNEDÌ | 09.00-12.00 | 14.30-15.30 |
MARTEDÌ | 09.00-12.00 | CHIUSO |
MERCOLEDÌ | 09.00-12.00 | CHIUSO |
GIOVEDÌ | 09.00-12.00 | 14.30-15.30 |
VENERDÌ | 09.00-12.00 | CHIUSO |
SABATO | 09.00-12.00 Solo su appuntamento | CHIUSO |
IL SABATO L'UFFICIO RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO
ANPR – Anagrafe Nazionale Persone Residenti
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE
Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'AIRE (Anagrafe Italiani residenti all'Estero). Cura il rilascio dei certificati anagrafici, delle carte d'identità, collabora nelle istruttorie per il rilascio delle licenze di pesca, passaporti e atti di affido per l'espatrio dei minori.
Cura e compila mensilmente e annualmente le statistiche sul calcolo del movimento della popolazione elaborandone i contenuti che trasmette all'ISTAT e ne rilascia informazione a chiunque ne sia interessato, siano Enti Pubblici (Comunità Montana, scuole di qualsiasi grado, ecc.) sia privati (studenti per tesi universitarie, aziende, ecc.).
Gestisce i censimenti decennali della popolazione ed i relativi adempimenti ed adeguamenti anagrafici.
Si occupa della onomastica e numerazione civica.
Gestisce il rilascio dei permessi di parcheggio “pass” per residenti e dei permessi a pagamento per le categorie appositamente individuate
Provvede alla formazione ed alla registrazione degli atti di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e alle varie modificazioni degli stessi (riconoscimenti, adozioni, divorzi, azioni di rettifica ecc.) e gestisce le relative pratiche. Cura il rilascio dei certificati di stato civile.
Cura la tenuta delle liste elettorali, le revisioni delle stesse e gli altri adempimenti connessi previsti dalla legge. Rilascia le nuove tessere elettorali e gli aggiornamenti delle stesse, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, provvede all'aggiornamento degli albi dei Presidenti di seggio e dell’Albo degli scrutatori, riceve e aggiorna gli albi dei Giudici Popolari.
In caso di elezioni/referendum elettorali provvede all’organizzazione e gestione della consultazione ed esegue le operazioni necessarie alla stessa.
1) Autocertificazione: cosa è, a cosa serve e come si fa
2) Residenza: come si effettua il trasferimento di residenza
3) Cambio di residenza: come si effettua il cambio di indirizzo interno al Comune
4) Carta d'identità: tutte le informazioni
5) Espatrio dei minori: tutte le informazioni
6) Passaporto: rilascio e rinnovo
7) Dichiarazione di nascita: come fare la denuncia di nascita
8) Matrimonio: pubblicazioni di matrimonio e celebrazione per residenti e non residenti
9) Atti di vendita beni mobili registrati: come fare il passaggio di proprietà dei veicoli
10) Permesso di pesca
11) Rilascio permesso di parcheggio: informazioni
Dal 7 marzo 2001 le Amministrazioni ed i servizi pubblici non possono più chiedere i certificati ai cittadini in tutti i casi in cui si può fare l’autocertificazione. Questa è una delle novità più importanti del testo unico sulla semplificazione amministrativa.
Le nuove regole in materia di documentazione amministrativa riducono e semplificano l'utilizzo di domande e certificati nei rapporti con le amministrazioni pubbliche (Stato, Regione, Provincia, Comune, Prefettura, Questura, Asl, INPS, Ispettorato della Motorizzazione, ecc.) e con i gestori di pubblici servizi (AMPS, ENEL, Ferrovie dello Stato, Poste, ACI, IACP, Telecom, Omnitel, TEP, ecc.).
L'autocertificazione può essere utilizzata nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e con i gestori di pubblici servizi, usando gli appositi modelli prestampati forniti dagli uffici pubblici, sui quali dovrà essere effettuata la dichiarazione di proprio interesse. Gli stessi modelli possono essere fotocopiati, scaricati da Internet o ricopiati su foglio bianco.
L'autocertificazione può essere presentata personalmente o anche tramite terzi e incaricati di agenzie, inviata per posta oppure trasmessa via fax o e-mail. Se non viene presentata personalmente dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un documento d'identità del dichiarante.
L'autocertificazione può sostituire i seguenti certificati anagrafici:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendenteo discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Quando non è ammessa
Casi in cui non è possibile fare l'autocertificazione sono:
- per certificati medici e veterinari;
- per marchi e brevetti;
- per certificati di origine o di conformità CE.
Gli uffici pubblici e i gestori di pubblici esercizi, invece, non possono rifiutarsi - pena precise sanzioni previste dalla legge – di accettare una autocertificazione, nei casi in cui è prevista, né chiedere certificati riguardanti dati contenuti nell'autocertificazione, e neppure pretendere l'autentica della firma o il pagamento del bollo o di diritti di segreteria sulla stessa.
I privati hanno la facoltà di accettare l’autocertificazione (e successivamente effettuare il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni), ma non l’obbligo.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Tutti i dati relativi a fatti e qualità personali per cui non è prevista l'autocertificazione possono comunque essere oggetto di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il dichiarante attesta, nell'interesse proprio o di altri, di essere a conoscenza di stati, fatti, qualità personali che lo riguardano o che concernono altre persone.
La dichiarazione sostitutiva può essere fatta compilando il modello fornito e, se dirette alla pubblica amministrazione, non occorre autenticare la firma in quanto è sufficiente presentarla con allegata un documento di identità in corso di validità.
L'atto notorio indirizzato a privati contenete manifestazioni di volontà (ad es.: dichiarazione di impegno, rinuncia, affidamento di incarichi ecc.), trattandosi di atti di natura strettamente personale, deve essere sottoscritto presso un notaio e autenticati dallo stesso.
Dichiarazione di copia conforme
Con la dichiarazione di copia conforme all’originale, redatta su modello opportunamente compilato, viene sostituita l’autentica di copia effettuata da un pubblico ufficiale.
In tale dichiarazione l’interessato, sotto la sua responsabilità, attesta che le copie presentate sono conformi all'originale da lui detenuto o depositato presso altri.
Come per l’autocertificazione, gli uffici pubblici e i gestori di pubblici esercizi non possono rifiutarsi - pena precise sanzioni previste dalla legge – di accettare la dichiarazione di copia conforme, mentre i privati hanno la facoltà di accettarla, ma non l’obbligo.
Tale dichiarazione deve essere presentata da tutti coloro che provengono da altri Comuni italiani o dall'estero e che abbiano stabilito la propria dimora abituale nel Comune.
Gli interessati, muniti di idoneo documento d'identità, devono comunicare con esattezza i dati relativi all'abitazione, quelli personali (generalità complete e codice fiscale), quelli riguardanti, eventualmente, i componenti del suo nucleo familiare che trasferiscono la residenza con il dichiarante, sottoscrivendo personalmente la dichiarazione (l'apposito modulo ISTAT).
Con l’introduzione delle recenti norme relative alla lotta all’occupazione abusiva di immobili, è necessario dichiarare, inoltre, il titolo di possesso dell’immobile occupato, pena nullità della dichiarazione, allegando alla dichiarazione copia di tale titolo di possesso (visura catastale, atto di acquisto dell’immobile, contratto di locazione, etc).
Tali dichiarazioni possono essere presentate direttamente allo sportello o trasmesse via mail o fax corredata da tutti i documenti necessari a pena irricevibilità della stessa (per i cittadini stranieri è necessario presentare i documenti di identità e soggiorno in originale).
L'iscrizione è subordinata all'accertamento dell'effettiva dimora abituale nell'abitazione dichiarata ed alla cancellazione dall'Anagrafe del Comune di provenienza. A seguito del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge il 4 aprile 2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” è stato introdotta, dal 09.05.2012, la c.d. “Residenza-veloce” con la quale la pratica migratoria o cambio di indirizzo deve essere definito entro 2 gg lavorativi successivi alla dichiarazione dell’interessato per poi effettuare, entro 45 gg, i controlli da parte della Polizia Locale.
I cittadini non italiani devono presentare, inoltre, il documento di diritto al soggiorno sul territorio italiano (permesso o carta di soggiorno/etc.) oppure, per i cittadini della Comunità Europea, l’attestato di diritto al soggiorno o richiederne il rilascio contestualmente alla dichiarazione di residenza muniti della documentazione necessaria.
N.B. Contestualmente alla dichiarazione di residenza, viene effettuato, d’ufficio, il cambio di indirizzo sulla patente di guida e sul libretto di circolazione (per tutti i mezzi intestati alla persona che varia la residenza). Non comporta alcuna spesa, ma all'atto della domanda di residenza sarà necessario presentare la patente di guida (o copia leggibile) ed il libretto di circolazione del/dei veicoli di proprietà del richiedente e dei suoi familiari interessati al cambio.
Il cambio di abitazione va dichiarato al servizio anagrafe dall'intestatario della famiglia anagrafica o da un suo familiare maggiorenne se il trasferimento interessa tutto il nucleo familiare o dall'interessato maggiorenne (o da chi ne esercita la potestà in caso di trasferimento di un minore) nei casi di scissione di nucleo familiare.
Nel caso di persone o famiglie che vanno ad abitare presso altri nuclei familiari, è richiesto l’assenso scritto dell'intestatario della scheda di famiglia di detto nucleo familiare.
Con l’introduzione delle recenti norme relative alla lotta all’occupazione abusiva di immobili, è necessario dichiarare, inoltre, il titolo di possesso dell’immobile occupato, pena nullità della dichiarazione, allegando alla dichiarazione copia di tale titolo di possesso (visura catastale, atto di acquisto dell’immobile, contratto di locazione, etc).
Tali dichiarazioni possono essere presentate direttamente allo sportello o trasmesse via mail o fax corredata da tutti i documenti necessari a pena irricevibilità della stessa (per i cittadini stranieri è necessario presentare i documenti di identità e soggiorno in originale).
N.B. Contestualmente alla dichiarazione di cambio di residenza, viene effettuato, d’ufficio, il cambio di indirizzo sulla patente di guida e sul libretto di circolazione (per tutti i mezzi intestati alla persona che varia la residenza). Non comporta alcuna spesa, ma all'atto della domanda di residenza sarà necessario presentare la patente di guida (o copia leggibile) ed il libretto di circolazione del/dei veicoli di proprietà del richiedente e dei suoi familiari interessati al cambio.
E’ possibile il rilascio della carta d’identità elettronica fin dalla nascita la cui validità è di 10 anni dalla data del rilascio per i maggiorenni, di 3 anni per i minori da 0 a 3 anni e di 5 anni per i minori da 4 a 18 anni.
L'interessato deve presentarsi personalmente, munito di un documento di riconoscimento, portando con sé:
- una fotografia recente, scattata a capo scoperto, formato tessera;
- la carta d'identità in scadenza, se posseduta, da restituire;
- CRS (tessera sanitaria se possibile).
Il costo della carta d’identità elettronica è stabilito in Euro 23,00 (Euro 28,00 in caso di duplicato per deterioramento/smarrimento con denuncia rilasciata da Autorità di P.S.) da pagarsi tramite PagoPA oppure con bancomat/carta di credito direttamente allo sportello.
Il Comune provvederà all’acquisizione dei dati del cittadino che verranno trasmessi al Ministero, il quale provvederà alla stampa, personalizzazione e consegna, entro 6 giorni lavorativi, del documento elettronico presso l’indirizzo indicato dal titolare oppure presso la Sede Municipale.
In considerazione dei tempi di rilascio non immediati, si consiglia di recarsi presso l’Ufficio Anagrafe in tempi adeguati per avere la disponibilità del documento valido al momento dell’occorrenza.
Sarà prevista la possibilità per il cittadino maggiorenne, ai sensi di legge -art. 3 T.U.L.P.S. emanato con regio decreto n.773/193-, di indicare il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte, così come disciplinato dal Ministero dell’Interno e del Ministero della salute
“Entra con CIE” consente ai cittadini in possesso di una CIE di autenticarsi ai servizi online abilitati con diverse modalità:
La CIE è uno strumento di identità digitale riconosciuto anche in Europa. In conformità al Regolamento eIDAS (Regolamento (UE) n. 910/2014), la CIE è stata infatti notificata alla Commissione europea e agli altri stati membri con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 309 del 13 settembre 2019, ed è stata integrata con il nodo eIDAS.
In casi eccezionali debitamente documentati è possibile il rilascio della carta d'identità cartacea. Documenti necessari:
- documento di riconoscimento;
- due fotografie recenti, scattate a capo scoperto, formato tessera;
- la vecchia carta d'identità, se posseduta, da restituire.
l costo della carta d’identità cartacea è stabilito in Euro 5,42 (Euro 10,84 in caso di duplicato per deterioramento/smarrimento con denuncia rilasciata da Autorità di P.S.) da pagarsi tramite PagoPA oppure con bancomat/carta di credito direttamente allo sportello.
Il richiedente che intende ottenere tale documento valido per l'espatrio deve sottoscrivere la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto (legge n. 1185/1957).
Per i cittadini italiani minorenni, per ottenere il documento valido per l'espatrio, devono aver l’assenso di entrambi i genitori che viene manifestato e sottoscritto dagli stessi di fronte all’Ufficiale d’anagrafe del Comune. Per i minori di anni 3, il documento ha validità triennale (3 anni), mentre per coloro che si trovano in età compresa tra i 3 anni compiuti e i 18 anni il documento ha validità quinquennale (5 anni).
N.B.: in caso di separazione o divorzio dei genitori o disaccordo fra gli stessi: occorre comunque l'atto di assenso di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà sui minori. Se uno dei genitori si rifiuta o, comunque, non sia reperibile per sottoscrivere l'atto di assenso all'espatrio, l’altro genitore interessato potrà rivolgersi al Giudice Tutelare (Tribunale di Brescia o altro Tribunale a seconda della competenza territoriale) per ottenere il nulla osta al rilascio del documento.
Nel caso che la carta d'identità, non ancora scaduta, venisse smarrita, rubata o distrutta, occorrerà farne tempestiva denuncia e richiederne il duplicato agli uffici anagrafici, presentando copia della denuncia.
La carta d’identità è rinnovabile 6 mesi prima della scadenza.
La carta d'identità con validità per l'espatrio è rilasciabile esclusivamente ai cittadini italiani e consente di recarsi in tutti i Paesi della Comunità Europea e in altri Paesi con i quali vigono particolari accordi internazionali.
(Per maggiori e più dettagliate informazioni si consiglia di consultare il sito www.viaggiaresicuri.it selezionando il paese che interessa.)
Ai cittadini non italiani, purché residenti, può essere rilasciata la carta d’identità con la sola validità all’interno del territorio italiano.
N.B.: L’Ufficio Servizi Demografici provvede ad inviare all’indirizzo di residenza del cittadino un avviso di scadenza della sua carta d'identità per ricordare il termine della validità della stessa e per evitare che il cittadino possa restare senza un documento d’identità valido.
* con Decreto Legge n.112 del 25 giugno 2008 la validità della carta d’identità passa da 5 a 10 anni, stabilendo che tale nuovo termine si applica a tutte le carte d’identità in corso di validità alla data di entrata in vigore della norma.
Di conseguenza tutte le carte d’identità rilasciate dal 26 giugno 2003 in poi sono valide per dieci anni. – E’ necessario comunque recarsi nel comune di residenza presso l’ufficio Servizi Demografici, per far apporre il timbro che stabilisce la nuova data di scadenza decennale.
I minori posso espatriare con la carta d’identità all’interno della Comunità Europea e in altri Paesi con i quali vigono particolari accordi internazionali, oppure con il passaporto personale in tutto il mondo.
Fino al quattordicesimo anno di età i minori possono espatriare esclusivamente con i genitori indicati nel documento personale valido per l’espatrio. Dal quattordicesimo anno di età compiuto i minori possono espatriare anche da soli o accompagnati da altre persone.
Se il minore, al di sotto del al quindicesimo anno di età, deve espatriare non accompagnato dai genitori, è necessario un apposito atto di affido. I genitori, muniti di un documento di riconoscimento, devono sottoscrivere di persona il modulo di richiesta che verrà spedito – a cura di codesto ufficio -, o consegnato personalmente dai richiedenti, alla Questura di Brescia (distaccamento di Desenzano del Garda-Polizia di Stato) che rilascerà tale atto di affido con l’indicazione dell’accompagnatore (da allegare copia del documento d’identità dell’accompagnatore), del periodo di affido e della destinazione del viaggio.
N.B.: in caso di separazione o divorzio dei genitori o disaccordo fra gli stessi: occorre comunque l'atto di assenso di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà sui minori. Se uno dei genitori si rifiuta o, comunque, non sia reperibile per sottoscrivere l'atto di assenso all'espatrio, l’altro genitore interessato potrà rivolgersi al Giudice Tutelare (Tribunale di Brescia o altro Tribunale a seconda della competenza territoriale) per ottenere il nulla osta al rilascio del documento.
6) PASSAPORTO
Il passaporto è valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano, salve le limitazioni previste dalla legge, e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica dalla nascita. Il passaporto viene rilasciato (e rinnovato) dalle Questure competenti per territorio e, all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.
Il passaporto è personale per cui è necessario che ogni persona che intende espatriare abbia il proprio documento (anche i minori devono averlo personalmente).
al 26 ottobre 2006, i cittadini che chiedono al Questore il rilascio del passaporto ricevono il nuovo "Passaporto Elettronico" munito di un microprocessore che consente la registrazione dei "dati certificati elettronicamente" del possessore.
Per il rilascio del passaporto è necessario:
- marca per passaporti di euro 73,50;
- n. 2 fotografie formato tessera per passaporti;
- ricevuta di versamento sul conto corrente postale unico n. 67422808, intestato al Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro, con causale "importo per il rilascio del passaporto" di euro 42,50;
- allegare eventuale passaporto scaduto in possesso o denuncia di smarrimento;
- fotocopia della carta d’identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità.
Si avvisa che dal 25 giugno 2014 è abolita la tassa annuale da euro 42,50 per cui dopo il rilascio del passaporto non vi è più nessuna spesa fino alla scadenza del documento.
Per i cittadini italiani minorenni, per ottenere il passaporto, devono aver l’assenso di entrambi i genitori che viene manifestato e sottoscritto dagli stessi di fronte all’Ufficiale d’anagrafe del Comune. Per i minori di anni 3, il passaporto ha validità triennale (3 anni), mentre per coloro che si trovano in età compresa tra i 3 anni compiuti e i 18 anni il documento ha validità quinquennale (5 anni).
N.B.: in caso di separazione o divorzio dei genitori o disaccordo fra gli stessi: occorre comunque l'atto di assenso di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà sui minori. Se uno dei genitori si rifiuta o, comunque, non sia reperibile per sottoscrivere l'atto di assenso all'espatrio, l’altro genitore interessato potrà rivolgersi al Giudice Tutelare (Tribunale di Brescia o altro Tribunale a seconda della competenza territoriale) per ottenere il nulla osta al rilascio del documento.
L'Ufficio Anagrafe è a disposizione per tutte le informazioni relative alle varie problematiche ( rilascio, rinnovo, iscrizione figli minori ...).
La domanda di passaporto, per i maggiori di anni 12, deve essere consegnata personalmente dai richiedenti previo appuntamento, al Commissariato di Polizia di Desenzano d/G – distaccamento della Questura -, per l’acquisizione delle impronte digitali e la firma da inserire nel passaporto.
Necessario appuntamento presso il Commissariato di Polizia di Desenzano qula distaccamento della Questura di Brescia: https://www.passaportonline.poliziadistato.it/
La denuncia di nascita deve essere fatta (consegnando copia della attestazione di nascita rilasciata dall’ospedale):
- per i figli legittimi: dal padre o dalla madre;
- per i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori: congiuntamente da entrambi i genitori;
- per i figli naturali riconosciuti da un solo genitore: dal solo genitore che li riconosce;
avanti:
- all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno dei genitori entro 10 giorni dalla nascita;
- al Direttore Sanitario direttamente presso l'ospedale o clinica dove è avvenuto il parto, entro 3 giorni dalla nascita.
- presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto entro 10 giorni dalla nascita;
In ogni caso l'Ufficio Servizi Demografici di residenza dei genitori, nel ricevere dal Comune, dall'ospedale o allo sportello la dichiarazione di nascita, PROVVEDE AL RILASCIO DEL CODICE FISCALE DEL NATO, in collaborazione - on line - con l’Agenzia delle Entrate. Non è più necessario, quindi, che i genitori si rechino presso l'Agenzia delle Entrate in Salò.
Viene, di conseguenza, consegnato ai genitori uno stampato con l'indicazione del codice fiscale del neonato, in modo da consentire il rilascio della tessera sanitaria e per la scelta del medico (uno dei genitori deve recarsi presso l'Ufficio dell'ASL a Salò per farne richiesta).
PUBBLICAZIONE DEL MATRIMONIO (solo per cittadini italiani)
I nubendi che intendono contrarre matrimonio (almeno uno dei due deve essere residente nel Comune) devono presentarsi insieme presso l’Ufficio Servizi Demografici portando:
- documento d’identità di entrambi gli sposi;
- 1 marca da bollo da Euro 16.00 se entrambi gli sposi sono residenti in Toscolano Maderno, altrimenti n. 2 marche da bollo (la pubblicazione sarà effettuata in Toscolano Maderno e contemporaneamente nell’altro Comune di residenza del nubendo/a);
- eventuale richiesta di pubblicazione del Parroco (se gli sposi celebrano il loro matrimonio con rito concordatario);
Nessun altro documento dovrà essere prodotto: l’acquisizione della copia integrale degli atti di nascita degli sposi nonché i loro certificati cumulativi è a cura dell’Ufficio di Stato Civile.
La pubblicazione sarà affissa per otto giorni consecutivi alla porta della Casa Comunale (la trasmissione della pubblicazione all’eventuale altro Comune interessato è sempre a cura dell’ufficio).
Nel caso di matrimonio concordatario viene rilasciato, esaurito il periodo previsto per legge, il certificato attestante l’avvenuta pubblicazione da portare al Parroco che ha richiesto detta pubblicazione civile.
Effettuate regolarmente le pubblicazioni di matrimonio, è possibile procedere alla celebrazione del matrimonio civile entro sei mesi dalla data delle pubblicazioni stesse.
Se il matrimonio riguarda cittadini italiani non residenti nel Comune è necessario presentare qualche giorno prima del matrimonio l’atto di delega con cui il Comune che ha effettuato la pubblicazione di matrimonio autorizza l’Ufficiale dello Stato Civile di Toscolano Maderno a celebrare il matrimonio - sempre previo precedenti accordi con l’Ufficio Stato Civile per la prenotazione della sala -.
Nel caso di cittadini stranieri non residenti né domiciliati in Italia è necessario far pervenire almeno due settimane prima della celebrazione i seguenti documenti (anche in copia via fax – gli originali possono anche essere consegnati nei giorni immediatamente precedenti a quello stabilito per il matrimonio) - sempre previo precedenti accordi con l’Ufficio Stato Civile per la prenotazione della sala -:
MATRIMONIO DI CITTADINI STRANIERI APPARTENENTI A STATI CON I QUALI L’ITALIA HA STIPULATO CONVENZIONI MATRIMONIALI (Svizzera, Austria, Germania, Belgio, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Turchia)
certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal competente Ufficiale di Stato civile dell’altro Stato (art. 116 del Codice Civile).
- nulla osta rilasciato dall’autorità consolare in Italia o da una autorità competente del proprio Paese (in questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall’ Ambasciata italiana all’estero). Nel nulla osta deve risultare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve essere indicato per entrambi gli sposi: nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e stato civile. Se il nulla osta non contiene gli estremi della nascita è necessario allegare anche gli estratti degli atti di nascita degli sposi. La firma del Console o dell’Ambasciatore deve essere legalizzata in Prefettura (questa particolarità non è necessaria per cittadini dell'UNIONE EUROPEA. Per altre nazionalità, contattare l'Ufficio di Stato Civile per verificare ulteriori convenzioni internazionali relative alla soppressione della legalizzazione).
TALI CERTIFICATI se redatti esclusivamente in lingua straniera devono essere seguiti da traduzione ufficiale.
- copia di un documento di identità dello sposo e della sposa e anche per ciascuna delle due persone che assumeranno il ruolo di testimone.
Se gli sposi e/o i testimoni non conoscono la lingua italiana, devono presentarsi con un traduttore (anche non ufficiale) che conosca bene la lingua e che possa effettuare la traduzione corretta necessaria per la celebrazione del matrimonio.
In questo caso devono essere comunicati, in anticipo, insieme alla consegna degli altri documenti per il matrimonio, anche i dati del traduttore con la copia di un suo documento d’identità.
L’Ufficio di Stato Civile non si fa carico di reperire un interprete per la celebrazione e quindi tale incombenza fa capo totalmente agli sposi.
Luogo e giorni di celebrazione del matrimonio civile
Il matrimonio civile può essere celebrato:
- nella Sala del Sindaco;
- nella Sala Consiliare;