MISURE VALIDE IN LOMBARDIA
Limitazioni agli spostamenti sul territorio
Sono vietati gli spostamenti da un comune all’altro e all’interno del proprio comune, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che andranno giustificati esibendo una autodichiarazione. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
In base al DL del 14 gennaio convertito in legge del 12 marzo 2021 n. 29 è confermato, su tutto il territorio nazionale, il divieto di effettuare spostamenti tra regioni o province autonome fino al 27 marzo, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria (ad es. case di amici o parenti), salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.
In base al Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021, nei giorni 3, 4 e 5 aprile è consentito lo spostamento all’interno della propria Regione e verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, nel limite massimo di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi (oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi).
Come indicato nelle FAQ del Governo, dal 16 gennaio 2021 è venuta meno l’esclusione di raggiungere le cosiddette seconde case (abitazioni non principali) e pertanto ne è consentito fare rientro, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma. Trattandosi di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case solo per coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima dell’entrata in vigore del DL 14 gennaio 2021, n.2. La casa di destinazione non deve comunque essere abitata da altre persone non appartenenti al nucleo familiare.
Per ulteriori dettagli segui gli aggiornamenti delle FAQ sul sito del Governo.
Attività ed eventi sportivi, attività motoria
Sono sospese le attività sportive, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi all’aperto, così come tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. Restano consentiti gli eventi e le competizioni di livello agonistico riconosciuti di interesse nazionale da CONI e CIP.
Restano chiuse palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali.
È consentito svolgere individualmente attività motoria all'aperto in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (salvo che per le persone escluse da tale obbligo).
È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva all’aperto in forma individuale.