Ufficio servizi demografici

anagrafe@comune.toscolanomaderno.bs.it


Orario d'apertura

   MATTINA  POMERIGGIO
 LUNEDI’  9.00 – 12.30  16.00 – 17.00
 MARTEDI’  9.00 – 12.30  16.00 – 17.00
 MERCOLEDI’   9.00 – 12.30  CHIUSO
 GIOVEDI’   9.00 – 12.30  16.00 – 17.00
 VENERDI’   9.00 – 12.30  16.00 – 17.00
 SABATO   9.00 – 12.00 CHIUSO 

Organigramma dell’ufficio

Bergamaschi Federico  collaboratore professionale    Tel. 0365546021
Eccli Bruno Stefano        istruttore amministrativo          Tel. 0365546020
Florioli Pamela                 collaboratore professionale    Tel. 0365546022

Descrizione servizi demografici

ANAGRAFE

Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'AIRE (Anagrafe Italiani residenti all'Estero). Cura il rilascio dei certificati anagrafici, delle carte d'identità, collabora nelle istruttorie per il rilascio delle licenze di pesca, passaporti e permessi per l'espatrio dei minori.

Cura e compila mensilmente e annualmente le statistiche sul calcolo del movimento della popolazione elaborandone i contenuti che trasmette all'ISTAT e ne rilascia informazione a chiunque ne sia interessato, siano Enti Pubblici (Comunità Montana, scuole di qualsiasi grado, ecc.) sia privati (studenti per tesi universitarie, aziende, ecc.).

Gestisce i censimenti decennali della popolazione ed i relativi adempimenti ed adeguamenti anagrafici.

Si occupa della onomastica e numerazione civica.

STATO CIVILE

Provvede alla formazione ed alla registrazione degli atti di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e alle varie modificazioni degli stessi (riconoscimenti, adozioni, divorzi, azioni di rettifica ecc.) e gestisce le relative pratiche. Cura il rilascio dei certificati di stato civile.

ELETTORALE

Cura la tenuta delle liste elettorali, le revisioni delle stesse e gli altri adempimenti connessi previsti dalla legge. Rilascia le nuove tessere elettorali e gli aggiornamenti delle stesse, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, provvede all'aggiornamento degli albi dei Presidenti di seggio e dell’Albo degli scrutatori, riceve e aggiorna gli albi dei Giudici Popolari.
In caso di elezioni/referendum elettorali provvede all’organizzazione e gestione della consultazione ed esegue le operazioni necessarie alla stessa.

Approfondimenti:
1) Autocertificazione: cosa è, a cosa serve e come si fa
2) Residenza: come si effettua il trasferimento di residenza
3) Cambio di residenza: come si effettua il cambio di indirizzo interno al Comune
4) Carta d’identità: tutte le informazioni
5) Espatrio dei minori: documento necessario quando il minore di 15 anni va all'estero
6) Passaporto: rilascio e rinnovo
7) Dichiarazione di nascita: come fare la denuncia di nascita
8) Matrimonio: pubblicazioni di matrimonio e celebrazione per residenti e non residenti
9) Atti di vendita beni mobili registrati: come fare il passaggio di proprietà dei veicoli

1) Autocertificazione – dichiarazione sostitutiva di atto notorio - Dichiarazione di copia conforme

Autocertificazione

Dal 7 marzo 2001 le Amministrazioni ed i servizi pubblici non possono più chiedere i certificati ai cittadini in tutti i casi in cui si può fare l’autocertificazione. Questa è una delle novità più importanti del testo unico sulla semplificazione amministrativa.
Le nuove regole in materia di documentazione amministrativa riducono e semplificano l'utilizzo di domande e certificati nei rapporti con le amministrazioni pubbliche (Stato, Regione, Provincia, Comune, Prefettura, Questura, Asl, INPS, Ispettorato della Motorizzazione, ecc.) e con i gestori di pubblici servizi (AMPS, ENEL, Ferrovie dello Stato, Poste, ACI, IACP, Telecom, Omnitel, TEP, ecc.).
L'autocertificazione può essere utilizzata nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e con i gestori di pubblici servizi, usando gli appositi modelli prestampati forniti dagli uffici pubblici, sui quali dovrà essere effettuata la dichiarazione di proprio interesse. Gli stessi modelli possono essere fotocopiati, scaricati da Internet o ricopiati su foglio bianco.
L'autocertificazione può essere presentata personalmente o anche tramite terzi e incaricati di agenzie, inviata per posta oppure trasmessa via fax o e-mail. Se non viene presentata personalmente dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un documento d'identità del dichiarante.
L'autocertificazione può sostituire i seguenti certificati anagrafici

a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Quando non è ammessa

Casi in cui non è possibile fare l'autocertificazione sono:
per certificati medici e veterinari;
per marchi e brevetti;
per certificati di origine o di conformità CE.

Gli uffici pubblici e i gestori di pubblici esercizi, invece, non possono rifiutarsi - pena precise sanzioni previste dalla legge – di accettare una autocertificazione, nei casi in cui è prevista, né chiedere certificati riguardanti dati contenuti nell'autocertificazione, e neppure pretendere l'autentica della firma o il pagamento del bollo o di diritti di segreteria sulla stessa.

I privati hanno la facoltà di accettare l’autocertificazione (e successivamente effettuare il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni), ma non l’obbligo.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Tutti i dati relativi a fatti e qualità personali per cui non è prevista l'autocertificazione possono comunque essere oggetto di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il dichiarante attesta, nell'interesse proprio o di altri, di essere a conoscenza di stati, fatti, qualità personali che lo riguardano o che concernono altre persone.
La dichiarazione sostitutiva può essere fatta compilando il modello fornito e, se dirette alla pubblica amministrazione, non occorre autenticare la firma in quanto è sufficiente presentarla con allegata  un documento di identità in corso di validità.

L'atto notorio indirizzato a privati contenete manifestazioni di volontà (ad es.: dichiarazione di impegno, rinuncia, affidamento di incarichi ecc.), trattandosi di atti di natura strettamente personale, deve essere sottoscritto presso un notaio e autenticati dallo stesso.

Dichiarazione di copia conforme

Con la dichiarazione di copia conforme all’originale, redatta su modello opportunamente compilato, viene sostituita l’autentica di copia effettuata da un pubblico ufficiale.
In tale dichiarazione l’interessato, sotto la sua responsabilità, attesta che le copie presentate sono conformi all'originale da lui detenuto o depositato presso altri.

Come per l’autocertificazione, gli uffici pubblici e i gestori di pubblici esercizi non possono rifiutarsi - pena precise sanzioni previste dalla legge – di accettare la dichiarazione di copia conforme, mentre i privati hanno la facoltà di accettarla, ma non l’obbligo.



2) RESIDENZA

RICHIESTA DI RESIDENZA NEL COMUNE

Tale domanda deve essere presentata da tutti coloro che provengono da altri Comuni italiani o dall'estero e che intendano stabilire la propria residenza nel Comune.
Gli interessati, muniti di idoneo documento d'identità, devono comunicare con esattezza i dati relativi all'abitazione, quelli personali (generalità complete e codice fiscale), quelli riguardanti, eventualmente, i componenti del suo nucleo familiare che trasferiscono la residenza con il dichiarante, sottoscrivendo personalmente la richiesta (l'apposito modulo ISTAT – mod.APR/4).

L'iscrizione è subordinata all'accertamento dell'effettiva dimora abituale nell'abitazione dichiarata ed alla cancellazione dall'Anagrafe del Comune di provenienza.

I cittadini non italiani devono presentare, inoltre, il documento di diritto al soggiorno sul territorio italiano (permesso o carta di soggiorno/attestazione di diritto al soggiorno/ ecc).

N.B. Contestualmente alla domanda di residenza, viene effettuato, d’ufficio, il cambio di indirizzo sulla patente di guida e sul libretto di circolazione (per tutti i mezzi intestati alla persona che varia la residenza). Non comporta alcuna spesa, ma all'atto della domanda di residenza sarà necessario portare la patente di guida (o copia leggibile) ed il numero di targa del/dei veicoli di proprietà del richiedente e dei suoi familiari interessati al cambio.


3) CAMBIO DI INDIRIZZO

CAMBIO DI INDIRIZZO INTERNO AL COMUNE

Il cambio di abitazione va richiesto al servizio anagrafe dall'intestatario della famiglia anagrafica o da un suo familiare maggiorenne se il trasferimento interessa tutto il nucleo familiare o dall'interessato maggiorenne (o da chi ne esercita la potestà in caso di trasferimento di un minore) nei casi di scissione di nucleo familiare.
Nel caso di persone o famiglie che vanno ad abitare presso altri nuclei familiari, è necessario l’assenso scritto dell'intestatario della scheda di famiglia di detto nucleo familiare.
N.B. Contestualmente alla domanda di abitazione, viene effettuato, d’ufficio, il cambio di indirizzo sulla patente di guida e sul libretto di circolazione (per tutti i mezzi intestati alla persona che varia la residenza). Non comporta alcuna spesa, ma all'atto della domanda di residenza sarà necessario portare la patente di guida (o copia leggibile) ed il numero di targa del/dei veicoli di proprietà del richiedente e dei suoi familiari interessati al cambio.


4) CARTE D’IDENTITA’

CARTA D’IDENTITA’

Questo documento, la cui validità è di 10 anni dalla data del rilascio, può essere rilasciato a tutti i cittadini che abbiano compiuto i 15 anni di età. *

L'interessato deve presentarsi personalmente, munito di un documento di riconoscimento, portando con sé:
tre fotografie in bianco e nero o a colori, recenti, scattate a capo scoperto, formato tessera;
la vecchia carta d'identità, se posseduta, da restituire.
Il richiedente che intende ottenere tale documento valido per l'espatrio deve sottoscrivere la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto (legge n. 1185/1957).
Coloro che si trovano in età compresa tra i 15 e i 18 anni, per ottenere il documento valido per l'espatrio, devono aver l’assenso di entrambi i genitori, che viene manifestato e sottoscritto dagli stessi di fronte all’Ufficiale d’anagrafe del Comune.
Nel caso che la carta d'identità, non ancora scaduta, venisse smarrita, rubata o distrutta, occorrerà farne tempestiva denuncia e richiederne il duplicato agli uffici anagrafici, presentando copia della denuncia.
La carta d’identità è rinnovabile 6 mesi prima della scadenza.
La carta d'identità con validità per l'espatrio è rilasciabile esclusivamente ai cittadini italiani e consente di recarsi in tutti i paesi della C.E.E. e in altri Paesi con i quali vigono particolari accordi internazionali.
(Per maggiori e più dettagliate informazioni si consiglia di consultare il sito www.viaggiaresicuri.mae.aci.it selezionando il paese che interessa. )
Ai cittadini non italiani, purché residenti, può essere rilasciata la carta d’identità con la sola validità all’interno del territorio italiano.
N.B.: Da qualche anno il Settore Servizi Demografici provvede ad inviare al domicilio del cittadino un avviso di scadenza della sua carta d'identità per ricordare il termine della validità della stessa e per evitare che il cittadino possa restare senza un documento d’identità valido.
 
Il rilascio del documento avviene per il giorno successivo a quello della richiesta.

COSTO DEL DOCUMENTO: EUR 5,42 (il duplicato costa il doppio)

* con Decreto Legge n.112 del 25 giugno 2008 la validità della carta d’identità passa da 5 a 10 anni, stabilendo che tale nuovo termine si applica a tutte le carte d’identità in corso di validità alla data di entrata in vigore della norma.
Di conseguenza tutte le carte d’identità rilasciate dal 26 giugno 2003 in poi sono valide per dieci anni. – E’ necessario comunque recarsi nel comune di residenza presso l’ufficio Servizi Demografici, per far apporre il timbro che stabilisce la nuova data di scadenza decennale. 


5) ESPATRIO DI MINORI

CERTIFICATO ANAGRAFICO DI NASCITA PER L’ESPATRIO DI MINORI DI ANNI 15

E' il documento d'identità rilasciato per coloro che non hanno ancora compiuto i 15 anni e va richiesto dai genitori o da coloro che esercitano la potestà di genitori.
I genitori, muniti di un documento di riconoscimento, devono sottoscrivere il modulo di richiesta e presentare una sola fotografia, recente, a capo scoperto, da apporre sul certificato.
L'autorizzazione per l'espatrio con questo documento viene rilasciata dalla Questura di Brescia. La validità di tale certificato è di 5 anni e cessa comunque al compimento del 15° anno di età.
N.B.: in caso di separazione o divorzio dei genitori: occorre comunque l'atto di assenso di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà sui minori. Se uno dei genitori si rifiuta o, comunque, non sia reperibile per sottoscrivere l'atto di assenso all'espatrio, il coniuge interessato dovrà rivolgersi ai Giudice Tutelare (Tribunale di Brescia o altro Tribunale a seconda della competenza territoriale) per ottenere il nulla osta al rilascio del documento.


6) PASSAPORTO

Passaporto

Il passaporto ordinario è valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano, salve le limitazioni previste dalla legge, e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica. Il passaporto viene rilasciato (e rinnovato) dalle Questure competenti per territorio e, all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.

Dal 26 ottobre 2006, i cittadini che chiedono al Questore il rilascio del passaporto ricevono il nuovo "Passaporto Elettronico" munito di un microprocessore che consente la registrazione dei "dati certificati elettronicamente" del possessore.

Il costo del nuovo passaporto è di 44,66 che dovranno essere versati dal richiedente sul conto corrente postale unico n. 67422808, intestato al Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro, con causale "importo per il rilascio del passaporto elettronico" al quale va aggiunta la tassa annuale di concessione governativa di euro 40,29- marca per passaporto - .
Nello specifico per i cittadini che si recano negli U.S.A., sia in transito che come destinazione finale, l'emissione del nuovo passaporto consente di continuare a beneficiare del "Visa Waiver Program" ossia il programma di esenzione dal visto che autorizza l’ingresso negli Stati Uniti per soggiorni fino a 90 giorni per turismo o affari od il transito negli aeroporti statunitensi senza necessità di visto.
In particolare, dal 26 ottobre 2006 possono entrare o transitare negli Stati Uniti in esenzione di visto:

1.    I titolari di passaporto elettronico emesso a partire dal 26 ottobre 2006;
2.    I titolari di passaporto con foto digitale rilasciato prima del 26 ottobre 2006;
3.    I titolari di passaporto a lettura ottica rilasciato/rinnovato prima del 26 ottobre 2005;

Per completezza si ricorda che i minori possono beneficiare del "Visa Waiver Program" solo se dotati di passaporto individuale, non essendo sufficiente la loro iscrizione sul passaporto dei genitori.
 
L'Ufficio Anagrafe è a disposizione per la necessaria modulistica e per  tutte le informazioni relative alle varie problematiche ( rilascio, rinnovo, iscrizione figli minori ...) e per l'inoltro della pratica alla Questura di Brescia.
 
Per saperne di più: http://www.poliziadistato.it/pds/cittadino/passaporto/passapor.htm


7) DICHIARAZIONI DI NASCITA

DICHIARAZIONE DI NASCITA

La denuncia di nascita deve essere fatta (consegnando copia della attestazione di nascita rilasciata dall’ospedale):
per i figli legittimi: dal padre o dalla madre;
per i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori: congiuntamente da entrambi i genitori;
per i figli naturali riconosciuti da un solo genitore: dal solo genitore che li riconosce;

avanti:
all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno dei genitori entro 10 giorni dalla nascita;
al Direttore Sanitario direttamente presso l'ospedale o clinica dove è avvenuto il parto, entro 3 giorni dalla nascita.
presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto entro 10 giorni dalla nascita;
In ogni caso l'Ufficio Servizi Demografici di residenza dei genitori, nel ricevere dal Comune, dall'ospedale o allo sportello la dichiarazione di nascita, PROVVEDE AL CALCOLO DEL CODICE FISCALE DEL NATO, quindi non è più necessario che i genitori si rechino presso l'Agenzia delle Entrate in Salò.
 
Di conseguenza viene consegnato ai genitori uno stampato con l'indicazione del codice fiscale del neonato, in modo da consentire il rilascio della tessera sanitaria e per la scelta del medico (uno dei genitori deve recarsi presso l'Ufficio dell'ASL a Salò in via Fantoni n. 93).
 
BONUS BEBE'

Nella Finanziaria 2008 (come neppure in quella del 2007)  non risulta essere stato riproposto il c.d. bonus bebè.
Se il Governo decidesse di riproporre, in un secondo momento, questo beneficio economico ne sarà data opportuna comunicazione nel rispetto, ovviamente, dei requisiti e delle modalità che verranno indicati nelle eventuali disposizioni normative che il legislatore vorrà adottare.

Per saperne di più sugli  altri istituti economici istituiti a favore della maternità (indennità di maternità- congedo parentale) è possibile consultare il sito Internet dell'Inps (http://www.inps.gov.it/home/default.asp?sID=%3B0%3B4740%3B4746%3B&lastMenu=4746&iMenu=1&iNodo=4746)


8) MATRIMONI

PUBBLICAZIONE DEL MATRIMONIO (per italiani)

I nubendi che intendono contrarre matrimonio (almeno uno dei due deve essere residente nel Comune) devono presentarsi insieme presso l’Ufficio Servizi Demografici portando:
documento d’identità di entrambi gli sposi;
1 marca da bollo da Euro 14.62 se entrambi gli sposi sono residenti in Toscolano Maderno, altrimenti n. 2 marche da bollo (la pubblicazione sarà effettuata in Toscolano Maderno e contemporaneamente nell’altro Comune di residenza del nubendo/a);
eventuale richiesta di pubblicazione del Parroco (se gli sposi celebrano il loro matrimonio con rito concordatario);

Nessun altro documento dovrà essere prodotto: l’acquisizione della copia integrale degli atti di nascita degli sposi nonché i loro certificati cumulativi è a cura dell’Ufficio di Stato Civile.

La pubblicazione sarà affissa per otto giorni consecutivi alla porta della Casa Comunale (la trasmissione della pubblicazione all’eventuale altro Comune interessato è sempre a cura dell’ufficio).

Nel caso di matrimonio concordatario viene rilasciato, esaurito il periodo previsto per legge, il certificato attestante l’avvenuta pubblicazione da portare al Parroco che ha richiesto detta pubblicazione civile.

CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE DI RESIDENTI

Effettuate regolarmente le pubblicazioni di matrimonio, è possibile procedere alla celebrazione del matrimonio civile entro sei mesi dalla data delle pubblicazioni stesse.

CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE DI NON RESIDENTI

Se il matrimonio riguarda cittadini italiani non residenti nel Comune è necessario presentare qualche giorno prima del matrimonio l’atto di delega con cui il Comune che ha effettuato la pubblicazione di matrimonio autorizza l’Ufficiale dello Stato Civile di Toscolano Maderno a celebrare il matrimonio.

Nel caso di cittadini stranieri non residenti né domiciliati in Italia è necessario far pervenire almeno due settimane prima della celebrazione i seguenti documenti (anche in copia via fax – gli originali possono anche essere consegnati nei giorni immediatamente precedenti a quello stabilito per il matrimonio) – sempre previo avviso ed accordi con l’Ufficio Stato Civile -:

1.MATRIMONIO DI CITTADINI STRANIERI APPARTENENTI A STATI CON I QUALI L’ITALIA HA STIPULATO CONVENZIONI MATRIMONIALI (Svizzera, Austria, Germania, Belgio, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Turchia)
certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal competente Ufficiale di Stato civile dell’altro Stato (art. 116 del Codice Civile).

2.MATRIMONIO DI CITTADINI STRANIERI di altri stati
nulla osta rilasciato dall’autorità consolare in Italia o da una autorità competente del proprio Paese (in questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall’ Ambasciata italiana all’estero). Nel nulla osta deve risultare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve essere indicato per entrambi gli sposi: nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e stato civile. Se il nulla osta non contiene gli estremi della nascita è necessario allegare anche gli estratti degli atti di nascita degli sposi. La firma del Console o dell’Ambasciatore deve essere legalizzata in Prefettura (questa particolarità non è necessaria per cittadini dell'UNIONE EUROPEA. Per altre nazionalità, contattare l'Ufficio di Stato Civile per verificare ulteriori  convenzioni internazionali relative alla soppressione della legalizzazione).

TALI CERTIFICATI se redatti esclusivamente in lingua straniera devono essere seguiti da traduzione ufficiale.

ALTRI DOCUMENTI NECESSARI
copia di un documento di identità dello sposo e della sposa e anche per ciascuna delle due persone che assumeranno il ruolo di testimone.

Se gli sposi e/o i testimoni non conoscono la lingua italiana, devono presentarsi con un traduttore (anche non ufficiale) che conosca bene la lingua e che possa effettuare la traduzione corretta necessaria per la celebrazione del matrimonio.
In questo caso devono essere comunicati, insieme alla consegna degli altri documenti per il matrimonio, anche i dati del traduttore con la copia di un suo documento d’identità.

L’Ufficio di Stato Civile non si fa carico di reperire un interprete per la celebrazione e quindi tale incombenza fa capo totalmente agli sposi

Luogo e giorni di celebrazione del matrimonio civile

La celebrazione dei matrimoni civili nel Comune di Toscolano Maderno può avvenire (previo preventivo accordo con l’Ufficio Servizi Demografici per verificare la disponibilità della Sala e dell’Ufficiale di Stato Civile celebrante) sia nei giorni infrasettimanali sia nella giornata di sabato (in orario antimeridiano salvo casi eccezionali concordati con l’Ufficiale di Stato Civile).

Il matrimonio civile può essere celebrato:

nella Sala Consiliare per la quale non viene richiesto alcun rimborso spese;
nella sala del Centro di Eccellenza Museo della Carta in via Valle delle Cartiere per la quale viene richiesto un rimborso spese di Euro 300,00 e la stessa cifra per la celebrazione nel giardino esterno dello stesso Centro;

Il versamento della somma dovuta deve essere effettuato prima della celebrazione del matrimonio alla Fondazione Valle delle cartiere che provvederà al rilascio di regolare ricevuta fiscale (delibera di giunta n. 57 del 06 maggio 2008)

Se gli sposi lo desiderano possono anche far portare dei fiori.


9) Autenticazione degli atti di vendita relativi a beni mobili registrati

L’art. 7 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ha introdotto la possibilità di autenticare gli atti di alienazione dei beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli, rimorchi…) anche presso gli Uffici Comunali.

I cittadini interessati debbono  rivolgersi personalmente presso l’Ufficio Servizi Demografici del Comune, negli orari di apertura al pubblico, portando un documento d’identità, il certificato di proprietà del veicolo (generalmente redatto sul modello NP – 1B)  e n. 1 marca da bollo da euro 14,62. L’autentica verrà effettuata nello stesso giorno della richiesta.

I funzionari comunali si limitano ad autenticare la sottoscrizione della dichiarazione di vendita, mentre il perfezionamento della trascrizione del passaggio di proprietà del bene alienato dovrà essere svolto presso gli Sportelli Telematici dell’Automobilista (delegazioni ACI e agenzie pratiche auto).


10) Licenza / permesso di pesca

licenza di pesca tipo “B”

I cittadini residenti in provincia di Brescia possono presentare la richiesta della licenza di pesca tipo “B” (dilettantistica) presso l’ufficio Servizi Demografici per la successiva trasmissione agli uffici della  Provincia di Brescia – Servizio Caccia e Pesca – che rilascerà la licenza e la invierà direttamente per posta a casa del richiedente.

I documenti necessari per il rilascio di una nuova licenza da presentare sono:

attestazione del versamento di euro 22,37 sul c/c n. 518258 intestato a: PROVINCIA DI BRESCIA – Ufficio Pesca – Via Milano n. 13 – 25126 BRESCIA;
attestazione del versamento di euro 22,72 sul c/c n. 25911207 intestato a: REGIONE LOMBARDIA – Servizio Tesoreria – Via Pirelli 12 – 20124 MILANO;
n. 1 marca da bollo da euro 14,62;
n. 1 fotografia formato tessera;
fotocopia di un documento di identità valido;

Non è dovuta la tassa regionale per il rilascio della licenza di pesca “B” (versamento di euro 22,72) per i cittadini di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni ed ai portatori di handicap fisico (legge 104/1992 art. 3 e modificazioni).
I minori di anni 13 non sono tenuti all’obbligo della licenza.

PERMESSO TURISTICO DI PESCA (residenti sul territorio italiano)

Ha validità di 15 giorni previo versamento di euro 5 sul c/c n. 518258 intestato a: PROVINCIA DI BRESCIA – Ufficio Pesca – Via Milano n. 13 – 25126 BRESCIA – causale: permesso turistico di pesca e la sola ricevuta, unita a un documento d’identità, consente al titolare l’esercizio della pesca.
Possono usufruire di tale permesso sia i cittadini residenti in provincia di Brescia, sia quelli residenti in altre province o regioni.

licenza di pesca tipo “d” (non residenti sul territorio italiano)

I soggetti non residenti sul territorio italiani per esercitare la pesca dilettantistica dovranno effettuare un versamento di euro 16,00 sul c/c n. 25911207 intestato a: REGIONE LOMBARDIA – Servizio Tesoreria – Via Pirelli 12 – 20124 MILANO – CUSALE: LICENZA DI PESCA TIPO “D” (stranieri) - e la sola ricevuta, unita a un documento d’identità, consente al titolare l’esercizio della pesca per 3 mesi.


Documenti scaricabili:

Autocertificazione
Autocertificazione 1
Descrizione servizi ufficio
Dichiarazione di conformitą all'originale
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietą - uso successi
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietą
Dichiarazione sostitutiva per ospitare stranieri
Documenti necessari per la richiesta di residenza
Documenti necessari per passaporto biometrico
Modulo passaporto

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